Costituzione federale della Confederazione Svizzera

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2018) precisa espressamente, al Titolo secondo, Capitolo 1, Articolo 8, che tutti sono uguali davanti alla legge. I principi di questa affermazione vengono definiti nella Legge Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis).

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Titolo secondo: Diritti fondamentali, diritti civici e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali, Art. 8 Uguaglianza giuridica

  1. Tutti sono uguali davanti alla legge.
  2. Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
  3. Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l’uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.
  4. La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili.

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Aggiornato al 03.09.2024

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