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Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),

ordina:

 

Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1   Scopo

1   La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.

2   A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.1

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

 

Art.2   Art. 2 Campo d’applicazione

1.   La presente ordinanza si applica:

a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).

2.   Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.1

3.   Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:

a.  gli accessi agli edifici e agli impianti;
b.  i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
c.  i marciapiedi viaggiatori;
d.  gli sportelli per gli utenti;
e.  i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza;
f.  i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
g.  i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie;
h.  la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i.  i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.

1   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
2   RS 742.101

 

Capitolo 2: Requisiti funzionali

Art. 3   Principi

1    I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.

2   Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.

3   Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.

 

Art. 3a1 Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili
1  Un servizio incaricato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.

2   Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.4

3   Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.

4   Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.

5   Se una fermata non è di proprietà dell’impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest’ultima dei rispettivi adeguamenti.

1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).
2 RS 742.141.1
3 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

 

Art. 4   Accesso

1   Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.

2   Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.

3   Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.

 

Art. 5   Accesso con mezzi ausiliari

1  L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito:

a.  alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:

1.   di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
2.   di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;

b.  ai deambulatori.1

2  Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.

3   L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza.
1   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

 

Art. 6   Spazi di sosta

1  Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.

2   Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.1
1   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

 

Art. 7   Comandi e servizi igienici

1.   Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.

2.   I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all’età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).

 

Art. 8   Disposizioni d’esecuzione

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.

 

Capitolo 3: Aiuti finanziari

Sezione 1: Principi relativi al finanziamento

Art. 9-111

1   Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).).

 

Sezione 2 …

Art. 12-161

1   Abrogati dal n. I dell’O del 25 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).

 

Sezione 3: Procedura

Art. 17-231

1   Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).).

 

Art. 241 Versamento e restituzione

Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
2 RS 616.1

 

Art. 251 Condizioni e oneri

L’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).

 

Chapitre 4: Entrata in vigore

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Situation au 07.05.2026

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