Legge edilizia cantonale (LE) del 13.03.1991 (stato 1° gennaio 2024)

Misure a favore dei disabili

Art.   30

1   L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

2   Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

3   Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

4   La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.

(…)

Art. 55

Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma.

 

Raccolta delle leggi del Cantone Ticino
N. 705.100

Aggiornato al 03.09.2024

      Gebäude / Anlage: Costruzioni accessibili al pubblico. Rechtsebene / Standortkanton: TI. Erlass / Rechtspraxis: Disposizioni legali.