Misure a favore dei disabili
Art. 30
1 L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2 Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3 Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
4 La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
(…)
Art. 55
Le condizioni fissate dall’art. 30 cpv. 1 dovranno essere adempiute al più tardi 7 anni dopo l’entrata in vigore della norma.
Raccolta delle leggi del Cantone Ticino
N. 705.100
Aggiornato al 03.09.2024