L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 2000, decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
1. Scopo della presente legge è impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili.
2. La legge crea le condizioni quadro affinché i disabili, a seconda delle loro possibilità, possano partecipare più facilmente alla vita della società e, in particolare, affinché possano in modo autonomo coltivare contatti sociali, seguire una formazione e una formazione continua ed esercitare un’attività lucrativa.
Art. 2 Definizioni
(…)
3. Vi è svantaggio nell’accesso a una costruzione, a un impianto, a un alloggio, a un’infrastruttura o a un veicolo dei trasporti pubblici, quando questi sono concepiti in modo tale che l’accesso da parte dei disabili risulti impossibile o difficile.
Art. 3 Campo d’applicazione
La presente legge si applica:
a. alle costruzioni e agli impianti accessibili al pubblico per i quali l’autorizzazione di costruzione o di effettuare lavori di rinnovo delle parti accessibili al pubblico è accordata dopo l’entrata in vigore della presente legge;
b. alle infrastrutture (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d’emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sono gestiti dai trasporti pubblici e che sottostanno a una delle seguenti leggi:
1. legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie,
2. …
3. legge del 20 marzo 2009 sul trasporto di viaggiatori,
4. legge del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie,
5. legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna,
6. legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea, o
legge del 23 giugno 2006 sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto;
c. agli immobili d’abitazione con più di otto unità abitative, per i quali l’autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l’entrata in vigore della presente legge;
d. agli edifici con più di 50 posti di lavoro, per i quali l’autorizzazione di costruzione o di rinnovo è accordata dopo l’entrata in vigore della presente legge;
e. (…)
Art. 4 Rapporto con il diritto cantonale
La presente legge non preclude ai Cantoni l’adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.
Art. 5 Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni
1. La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.
2. I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.
Sezione 2: Diritti soggettivi e procedure
Art. 7 Diritti soggettivi in materia di costruzioni, di infrastrutture o di veicoli
1. In caso di nuova costruzione o di rinnovo di una costruzione o di un impianto secondo l’articolo 3 lettere a, c e d, chi è svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 può:
a. nella procedura di autorizzazione di costruzione, chiedere all’autorità competente che si rinunci allo svantaggio;
b. al termine della procedura di autorizzazione di costruzione, far valere eccezionalmente nella giurisdizione civile un diritto all’eliminazione, se l’assenza dei provvedimenti stabiliti per legge non era ravvisabile nella procedura di autorizzazione di costruzione.
2. In caso di infrastruttura o di veicolo dei trasporti pubblici secondo l’articolo 3 lettera b, chi è svantaggiato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 può chiedere all’autorità competente di ordinare che l’impresa concessionaria elimini lo svantaggio o vi rinunci.1
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 9 Diritto di ricorso e di azione delle organizzazioni di aiuto ai disabili
1. Le organizzazioni d’importanza nazionale di aiuto ai disabili che esistono da almeno dieci anni possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di disabili.
2. Il Consiglio federale designa le organizzazioni autorizzate a ricorrere.
3. Il diritto di ricorso comprende:
a. la facoltà di agire davanti alle istanze della giurisdizione civile per far accertare una discriminazione ai sensi dell’articolo 6;
b. la facoltà di ricorrere contro un’autorizzazione di costruzione o di rinnovo di costruzioni e di impianti per far valere i diritti di cui all’articolo 7;
c. la facoltà di ricorrere contro le decisioni di approvazione dei piani, come pure di ammissione o di omologazione dei veicoli, prese dalle autorità federali in virtù:
1. dell’articolo 13 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale,
2. degli articoli 18 e 18w della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie,
3. degli articoli 11 e 13 della legge federale del 29 marzo 19503 sulle imprese filoviarie,
4. dell’articolo 8 della legge federale del 3 ottobre 19754 sulla navigazione interna,
5. dell’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 19485 sulla navigazione aerea;
66 . dell’articolo 9 della legge del 23 giugno 20067 sugli impianti a fune;
d. la facoltà di ricorrere contro le decisioni delle autorità federali sul rilascio di concessioni in virtù:
1. degli articoli 28 e 30 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea,
2. dell’articolo 14 della legge federale del 30 aprile 19978 sulle telecomunicazioni,
3. dell’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 19919 sulla radiotelevisione.
4. L’autorità comunica le decisioni ai sensi del capoverso 3 lettere c e d che possono essere oggetto di ricorso da parte di organizzazioni mediante notifica scritta o pubblicazione sul Foglio federale o sull’organo ufficiale del Cantone. L’organizzazione che non ha fatto ricorso può intervenire come parte nel seguito della procedura solo se la decisione è modificata a svantaggio dei disabili.
5. Se una procedura di opposizione precede l’emanazione di una decisione, la domanda deve essere comunicata conformemente al capoverso 4. L’organizzazione può far ricorso solo se è intervenuta come parte nella procedura di opposizione.
1 RS 741.01
2 RS 742.101
3 RS 744.21
4 RS 747.201
5 RS 748.0
6 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
7 RS 743.01
8 RS 748.10
9 RS 784.40
Sezione 3: Proporzionalità
Art. 11 Principi generali
1. Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
a. ai costi che ne risultano;
b. agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
c. agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
2. Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.
Art. 12 Casi particolari
1. Nella ponderazione degli interessi secondo l’articolo 11 capoverso 1, il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione dello svantaggio nell’accesso a costruzioni, impianti o abitazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera a, c e d, se l’onere per l’adeguamento supera il 5 per cento del valore assicurativo della costruzione o del valore a nuovo dell’impianto oppure il 20 per cento delle spese di rinnovo.
2. Nella ponderazione degli interessi secondo l’articolo 11 capoverso 1, il giudice o l’autorità amministrativa considera il termine transitorio per l’adeguamento dei trasporti pubblici (art. 22); tiene pure conto delle modalità d’esecuzione definite dalla Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3) e dei conseguenti piani d’esercizio e d’investimento elaborati dalle imprese di trasporti pubblici.
3. Se non ordina l’eliminazione dello svantaggio giusta l’articolo 11 capoverso 1, il giudice o l’autorità amministrativa obbliga l’impresa concessionaria o l’ente pubblico a offrire un’adeguata soluzione alternativa1.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823)
Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti la Confederazione
Art. 14 Provvedimenti a favore delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti
1. Nei rapporti con la popolazione, le autorità considerano le esigenze particolari delle persone affette da disturbi del linguaggio, audiolese o ipovedenti.
2. (…)
Art. 15 Prescrizioni sulle norme tecniche
1. Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro esigenze, il Consiglio federale emana per le imprese concessionarie prescrizioni relative alla concezione:1
a. delle stazioni ferroviarie, delle fermate e degli aeroporti;
b. dei sistemi di comunicazione e dei sistemi di emissione dei biglietti;
c. dei veicoli.
2. Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da adottare in favore dei disabili nelle costruzioni e negli impianti costruiti o sussidiati dalla Confederazione.
3. Le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono adeguate periodicamente all’evoluzione della tecnica. Il Consiglio federale può dichiarare vincolanti norme tecniche o altre regole stabilite da organizzazioni private.
4. Il Consiglio federale consulta le cerchie interessate prima di emanare le prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
5. Possono essere emanate prescrizioni differenti a seconda che si tratti di costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti o veicoli nuovi o già esistenti.
1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 16 mar. 2012 sulla seconda fase della Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 823).
Art. 16 Programmi d’integrazione dei disabili
(…)
La Confederazione può partecipare ai programmi di organizzazioni attive a livello nazionale o di una regione linguistica, in particolare con aiuti finanziari.
(…)
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 22 Termini per l’adeguamento dei trasporti pubblici
1 Le costruzioni e impianti esistenti come pure i veicoli dei trasporti pubblici devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro 20 anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I sistemi di comunicazione e i sistemi di emissione dei biglietti devono essere conformi alle esigenze dei disabili entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente legge.
3 Durante i termini di adeguamento ai sensi dei capoversi 1 e 2, le imprese di trasporti pubblici possono esigere che vengano considerati i loro piani d’esercizio e d’investimento basati sulle modalità d’esecuzione definite dalla Confederazione per il versamento di aiuti finanziari (art. 23 cpv. 3).
Aggiornato al 09.09.2024