Art. 80 Edificazione adatta ai disabili
1 Edifici e impianti pubblici nuovi nonché edifici e impianti nuovi con più di 50 posti di lavoro devono essere configurati secondo le norme specialistiche riconosciute, in modo tale che siano accessibili anche ai disabili. Gli edifici e gli impianti pubblici devono inoltre poter essere utilizzati da disabili.
1bis Edifici nuovi con più di quattro abitazioni devono essere configurati secondo le norme specialistiche riconosciute in modo tale che le singole abitazioni siano accessibili senza ostacoli e all’interno corrispondano ai requisiti posti dalla costruzione di abitazioni adattabili. Nel caso di edifici nuovi con cinque fino a otto abitazioni è sufficiente che almeno su un piano le abitazioni siano accessibili senza ostacoli e l’accesso alle altre abitazioni sia adattabile.
2 I requisiti secondo il capoverso 1 e il capoverso 1bis sono da soddisfare anche in caso di rinnovamenti ai sensi del diritto federale in materia, qualora non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti o le spese per l’adeguamento non risultino sproporzionate; per rinnovamenti di case d’abitazione valgono le seguenti eccezioni:
1. in sede di rinnovamento di case d’abitazione con un numero di abitazioni pari o inferiore a otto il requisito dell’accessibilità senza ostacoli deve essere adempiuto solo se i comuni lo prevendono nella legge edilizia;
2. in sede di rinnovamento di case d’abitazione i requisiti posti dalla costruzione di abitazioni adattabili devono essere adempiuti solo se i comuni lo prevedono nella legge edilizia, indipendentemente dal numero di abitazioni.
3 L’esame di domande di costruzione riguardo alla loro conformità con le direttive relative all’edificazione adatta ai disabili compete all’autorità edilizia comunale. A tale scopo essa può avvalersi di un consulente esperto in materia.
4 L’autorità edilizia comunale comunica alle organizzazioni d’aiuto ai disabili aventi diritto di ricorso il momento dell’esposizione pubblica delle domande di costruzione.
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni
Nr. 801.100
Aggiornato al 03.09.2024