(OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1° luglio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis),
ordina:
Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo
1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.
2 A tal fine definisce i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazioni dei trasporti pubblici.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
Art.2 Art. 2 Campo d’applicazione
1. La presente ordinanza si applica:
a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).
2. Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.1
3. Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:
a. gli accessi agli edifici e agli impianti;
b. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
c. i marciapiedi viaggiatori;
d. gli sportelli per gli utenti;
e. i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza;
f. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
g. i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie;
h. la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
2 RS 742.101
Capitolo 2: Requisiti funzionali
Art. 3 Principi
1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici.
2 Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei trasporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza.
3 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.
Art. 3a1 Piattaforma informativa sulla concezione di fermate conformi alle esigenze dei disabili
1 Un servizio incaricato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) gestisce una piattaforma informativa, accessibile pubblicamente, sulla concezione delle fermate conformi alle esigenze dei disabili nella rete di trasporti pubblici in Svizzera.
2 Su questa piattaforma i gestori dell’infrastruttura delle tratte interoperabili di cui all’articolo 15a capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie mettono a disposizione entro il 16 giugno 2022 le informazioni di cui agli articoli 7 e 7a del regolamento (UE) n. 1300/20143 relative alla conformità delle proprie fermate del traffico ferroviario interoperabile alle esigenze dei disabili.4
3 Le altre imprese dei trasporti pubblici mettono a disposizione le informazioni relative alla conformità delle fermate alle esigenze dei disabili sulla piattaforma entro il 31 dicembre 2023.
4 Tutte le imprese dei trasporti pubblici verificano costantemente le proprie informazioni presenti sulla piattaforma e se del caso le aggiornano.
5 Se una fermata non è di proprietà dell’impresa dei trasporti pubblici, i proprietari sono tenuti a informare quest’ultima dei rispettivi adeguamenti.
1 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 2835).
2 RS 742.141.1
3 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694, GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
Art. 4 Accesso
1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili.
2 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili.
3 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.
Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari
1 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito:
a. alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico di un peso complessivo non superiore a 300 kg:
1. di una lunghezza massima di 1200 mm cui si aggiungono 50 mm per i piedi,
2. di una larghezza massima di 700 mm cui si aggiungono 50 mm su ciascun lato per le mani quando la sedia a rotelle è in movimento;
b. ai deambulatori.1
2 Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettroscooter per disabili e a veicoli analoghi.
3 L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
Art. 6 Spazi di sosta
1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’esercizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infrastrutture e nei veicoli.
2 Gli elementi dell’arredo e le porte nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).
Art. 7 Comandi e servizi igienici
1. Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati.
2. I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze delle persone con limitazioni dovute all’età e degli ipovedenti. Devono inoltre essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.1
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5931).
Art. 8 Disposizioni d’esecuzione
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.
Capitolo 3: Aiuti finanziari
Sezione 1: Principi relativi al finanziamento
Art. 9-111
1 Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).).
Sezione 2 …
Art. 12-161
1 Abrogati dal n. I dell’O del 25 set. 2015, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3781).
Sezione 3: Procedura
Art. 17-231
1 Abrogati dal n. I dell’O del 1° mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).).
Art. 241 Versamento e restituzione
Il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confederazione sono retti dalla legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
2 RS 616.1
Art. 251 Condizioni e oneri
L’UFT controlla che siano adempiuti gli oneri e rispettate le condizioni cui sono vincolati gli aiuti finanziari.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 198).
Chapitre 4: Entrata in vigore
Art. 26
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Situation au 06.09.2024