Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis) del 23 marzo 2016

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC),

visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili,

ordina:

1   RS 151.34

Sezione 1: Scopo

Art. 1

1.  La presente ordinanza disciplina i requisiti tecnici per la concezione conforme alle esigenze dei disabili di infrastrutture e veicoli:

a.   dei trasporti pubblici in generale;
b.   dei trasporti pubblici con autobus e filobus;
c.   dei trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo.

2.   I requisiti tecnici per la concezione dei veicoli interoperabili conforme alle esigenze dei disabili sono retti dalle disposizioni della sezione 7a della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), del capitolo 1a e dell’allegato 7 dell’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie (Oferr) e in via complementare dalle disposizioni della presente ordinanza.

3.   Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nella misura in cui la loro applicazione non è contraria alle disposizioni della legge sui disabili del 13 dicembre 20023 concernenti il principio di proporzionalità.

2   RS 742.101
3   RS 742.141.1
4   RS 151.3

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2   Costruzioni, impianti e veicoli

1.   Per i requisiti generali relativi alla concezione di costruzioni e impianti conforme alle esigenze dei disabili è determinante la norma SN 521 500 / SIA 500 «Edifici senza ostacoli», edizione del 20095.

2.   Per i requisiti generali relativi alla concezione di veicoli conforme alle esigenze dei disabili è determinante il regolamento (UE) n. 1300/20146. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili di cui all’art. 15a cpv. 1 lett. a Oferr7. Per gli altri veicoli il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità8

3.   Requisiti ulteriori e in deroga alle presenti disposizioni, relativi ai trasporti ferroviari, tranviari e su vie d’acqua sono definiti nei seguenti atti normativi:

a.  disposizioni d’esecuzione del 15 dicembre 19839 dell’ordinanza sulle ferrovie;
b. articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 marzo 199410 sulla costruzione dei battelli.

5   Questa norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen.
6   Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/772 del 16.5.2019, GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 1.
7   RS 742.141.1
8   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
9   RS 742.141.11
10   RS 747.201.7

Art. 3   Posti di parcheggio per disabili motori

1.   Qualora siano disponibili parcheggi per vetture nei pressi delle fermate, occorre riservare un certo numero di posti di parcheggio per disabili motori secondo l’articolo 65 capoverso 5 dell’ordinanza del 5 settembre 197911 sulla segnaletica stradale. Il numero dei posti riservati ai disabili motori deve essere di:

a.  1 posto in parcheggi con al massimo 50 posti per vetture;
b.  2 posti in parcheggi con 51-150 posti per vetture;
c.  3 posti in parcheggi con 151-350 posti per vetture;
d.   4 posti in parcheggi con 351-750 posti per vetture;
e.  5 posti in parcheggi con 751 o più posti per vetture.

2.    I posti di parcheggio riservati ai disabili motori devono trovarsi nei pressi dell’accesso principale della fermata.
11   RS 741.21

Art. 4   Contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche12

1.   I requisiti materiali relativi al contrasto sono retti dalla norma SN EN 16584-1:201713.

2.   I requisiti materiali relativi alle proprietà antiscivolo e alle caratteristiche ottiche sono retti dalla norma SN EN 16584-3:2017.

12  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
13  Questa norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch, o consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen

Art. 5   Sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza

1.    Le informazioni acustiche per gli utenti devono essere ben comprensibili per gli audiolesi; in particolare, gli spazi riservati ai viaggiatori devono disporre di un’adeguata sonorizzazione. Se necessario, le informazioni devono essere ripetute o, su richiesta, poter essere riascoltate.

2.   I sistemi di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d’emergenza devono essere reperibili, individuabili e utilizzabili da parte degli audiolesi e degli ipovedenti. I requisiti materiali relativi all’informazione e alla comunicazione per gli utenti come pure i sistemi di chiamata d’emergenza sono retti dalla norma SN EN 16584-2:201714.15

3.   Le soluzioni alternative per l’informazione e la comunicazione per gli utenti e per i sistemi di chiamata d’emergenza devono essere utilizzabili in particolare mediante piccoli apparecchi disponibili sul mercato, quali i telefoni mobili.

4.   Per le altre informazioni statiche, tranne che per i cartelli con i nomi delle stazioni, le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura; i pittogrammi come pure i dati concernenti i binari e i settori devono avere una grandezza di almeno 60 mm per ogni metro di distanza in caso di proiezione verticale all’asse visivo; in caso di proiezione non verticale, la grandezza aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura, misurata sulla linea visuale, si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informazioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un’altezza di 160 cm.

5.   Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi a un’altezza massima di 160 cm. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). È possibile derogare dalle disposizioni sopra citate, qualora siano disponibili schermi a una distanza adeguata.16

6.   Di regola, gli schermi installati in luoghi importanti per l’orientamento nelle fermate devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi a un’altezza massima di 160 cm. Nel caso in cui nello stesso luogo si trovino più schermi con le stesse informazioni, almeno uno di essi deve soddisfare tale condizione.

7.   Almeno uno degli sportelli provvisti di impianti con interfoni deve essere dotato di un amplificatore induttivo per audiolesi, adeguatamente segnalato.

8.   I tabelloni devono consentire di ottenere, su richiesta, le informazioni in modo acustico.

14   Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Art. 6   Informazioni speciali per gli ipovedenti nelle fermate

1.   Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con coincidenze rilevanti devono essere apposte sui corrimano, in luoghi importanti per l’orientamento, informazioni con scrittura in rilievo e, per quanto possibile, anche in Braille, concernenti il numero del binario, i settori del marciapiede e se necessario altre mete importanti quali le uscite della stazione.

2.   Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con percorsi complessi occorre posare un sistema di guida tattile conformemente alla norma SN 640 852 «Taktil-visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger» dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), edizione di maggio 200517, e stabilire un punto d’incontro.

3.   Gli stand d’informazione e altri elementi sporgenti, situati nelle aree destinate agli utenti, devono essere dotati di elementi adeguati ai non vedenti quali uno zoccolo o una soletta. Le ampie superfici vetrate devono essere provviste, se necessario, di segnalazioni visive adatte agli ipovedenti.

4.   I bordi dei marciapiedi devono essere sufficientemente illuminati.

17   Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

Art. 7   Informazioni speciali per le persone in sedia a rotelle nelle fermate

Se è possibile dal punto di vista dell’esercizio, gli accessi ai marciapiedi e le ubicazioni sui marciapiedi dei punti di salita e degli ausili mobili per la salita sui veicoli devono essere chiaramente segnalati.

Art. 8   Distributori di biglietti e obliteratrici

1.   In linea di principio i distributori di biglietti e le obliteratrici devono poter essere utilizzati dai disabili. Qualora ciò non sia garantito per singole categorie di disabili, ai gruppi interessati occorre offrire soluzioni alternative adeguate.

2.   I dispositivi di comando dei distributori di biglietti devono trovarsi a un’altezza massima di 130 cm. Le fessure per le monete possono essere poste più in alto, qualora sia disponibile un’alternativa per il pagamento senza contanti a un’altezza inferiore a quella massima.

3.   La fessura di obliterazione dei distributori di biglietti e delle obliteratrici installati nelle fermate e sui veicoli deve trovarsi a un’altezza massima di 110 cm. Sui veicoli dotati di distributori di biglietti od obliteratrici almeno uno di questi apparecchi deve essere installato nell’area destinata alle persone in sedia a rotelle.

Art. 9   Pulsanti per l’apertura delle porte e la richiesta di fermata, segnali di avvertimento chiusura porte

1.   I requisiti relativi ai pulsanti per l’apertura delle porte dei veicoli sono retti dalla norma SN EN 16584-2:201718. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili. Per gli altri veicoli sottoposti ad autorizzazione il richiedente può attestare la conformità mediante una dichiarazione di conformità.19

2.   I pulsanti per la richiesta di fermata devono segnalare, se necessario, la richiesta di fermata al personale viaggiante e confermare la segnalazione in modo ottico e acustico nell’area per i passeggeri. Ai posti per le sedie a rotelle sui veicoli non ferroviari, al posto del dispositivo di richiesta di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1300/201420, possono essere installati pulsanti per la richiesta di fermata.21

3.   Nel caso in cui il personale di un veicolo che circola su una tratta non interoperabile non possa controllare visivamente tutte le porte dei veicoli a ogni fermata, quando le porte sono sbloccate i non vedenti devono poter reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti per l’apertura delle porte situati sui fianchi del veicolo.

4.   Per garantire l’accesso a livello al veicolo, presso le porte attrezzate per l’accesso in sedia a rotelle devono essere disponibili pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle. Tali pulsanti devono essere apposti in punti adatti all’interno e all’esterno del veicolo, a un’altezza minima di 70 cm e massima di 90 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. I pulsanti devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti cromaticamente in blu dagli altri pulsanti per l’apertura delle porte. Se necessario, devono attivare una durata maggiore di apertura delle porte. Se è richiesto l’ausilio del personale viaggiante, i pulsanti devono attivare un apposito segnale di avvertimento acustico e ottico per il personale e, se del caso, nei pressi della porta.

18   Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
19   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
20   Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
21   Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Sezione 3: Requisiti specifici per i trasporti con autobus e filobus

Art. 10   Accessibilità delle fermate nei trasporti con autobus e filobus

1.   Le fermate dei trasporti con autobus e filobus devono essere accessibili alle persone in sedia a rotelle. La pendenza massima degli accessi non deve superare il 6 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

2.   Nelle fermate con diversi livelli la pendenza delle rampe di accesso non deve superare di norma il 10 per cento o, in caso di rampe riscaldate o coperte, il 12 per cento.

3.   La pendenza trasversale del marciapiede non deve essere superiore al 2 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

4.   Sui marciapiedi la larghezza minima per il passaggio di sedie a rotelle deve essere di 90 cm. Qualora per le persone in sedia a rotelle sussista il pericolo di cadere sui binari, la larghezza minima per il passaggio deve essere di 120 cm.

Art. 11   Superficie d’imbarco per sedie a rotelle nei trasporti con autobus e filobus

1.   La superficie d’imbarco per sedie a rotelle nei trasporti con autobus e filobus comprende l’area di cui le persone in sedia a rotelle hanno bisogno per salire sul veicolo. Tale area è adiacente al bordo esterno della rampa mobile o vincolata al veicolo, della rampa amovibile in metallo o dell’ausilio mobile per la salita.

2.   La superficie d’imbarco per sedie a rotelle non deve presentare ostacoli di sorta. Deve essere lunga almeno 200 cm e larga almeno 140 cm, se lo spazio lo consente.

3.   Qualora sia necessario trasportare sedie a rotelle munite di dispositivi elettrici di traino agganciabili o elettroscooter per disabili, la superficie d’imbarco per sedie a rotelle deve essere larga almeno 200 cm.

Art. 12   Segnaletica orizzontale nei trasporti con autobus e filobus22   

Alle fermate, all’altezza della prima porta del veicolo e a una distanza di 30–45 cm dal bordo del marciapiede, è necessario posare segnalazioni tattili e ottiche per gli ipovedenti e i non vedenti di lunghezza di almeno 90 cm e larghezza conforme alla norma SN 640 85223.

22   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
23   Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.

Art. 13   Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore

Nei trasporti con autobus e filobus occorre garantire la salita e la discesa:

a.24  alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201425;
b.  alle persone in sedia a rotelle, prevedendo una rampa mobile o vincolata al veicolo, un elevatore o un’altra soluzione tecnica.

24   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
25   Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.

Art. 14   Veicoli e attrezzatura dei veicoli

1.   Nei trasporti con autobus e filobus occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. In casi motivati, in particolare per motivi topografici, è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato.

2.   I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite26 (UNECE). Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato 8 sono riportati tra parentesi)27:

a.  la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo può raggiungere il 18 per cento al massimo se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (n. 3.11.4.1.3);
b.  i sedili riservati ai disabili devono poter essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria per motivi di età e vanno adeguatamente segnalati (n. 3.2);
c.   nei veicoli di categoria M1 o M2:

1.  i sedili riservati ai disabili sono facoltativi (n. 3.2),
2.  i dispositivi di comunicazione sono facoltativi (n. 3.3),
3.  è consentito impiegare una rampa alla porta posteriore se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (n. 3.6.2),
4.  l’assistenza da parte del personale è consentita anche per l’accesso alla zona riservata alle sedie a rotelle (n. 3.6.4),
5.  i comandi alle porte sono facoltativi (n. 3.9);

d.  nei veicoli della classe M3 è sufficiente un sedile riservato ai disabili (n. 3.2);
e.   le sedie a rotelle vanno assicurate mediante una cintura di sicurezza agganciata a un punto adatto della sedia a rotelle;
f.28    nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati o nel traffico interno a lunga distanza, devono essere disponibili due posti riservati alle sedie a rotelle nonché il numero di sedili riservati ai disabili secondo il numero 7.7.8.5.3 dell’allegato 3 del regolamento UNECE n. 107, in ogni caso almeno due sedili riservati ai disabili;
g.  ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo destinati alle persone in sedia a rotelle si applica l’articolo 9 capoverso 4 (n. 3.9.1.2).

3.   Ai semplici pulsanti per la richiesta di fermata e ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo si applica il numero 7.7.9.1 dell’allegato 3 del Regolamento n. 107 dell’UNECE. Inoltre i pulsanti per la richiesta di fermata e per l’apertura delle porte devono confermare, se necessario, la richiesta di fermata in modo acustico nell’area per i passeggeri.

4.   Negli autobus i servizi igienici devono essere accessibili con sedia a rotelle ed essere adatti agli ipovedenti. Il rispetto delle dimensioni e la presenza di un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. 1300/201429 non sono necessari se la fruibilità è garantita dall’assistenza del personale dell’impresa. Nel limite del possibile, la tazza del water deve essere accessibile frontalmente e lateralmente alle persone in sedia a rotelle.30

26   Regolamento UNECE n. 107, del 7 maggio 1998, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2017; versione della GU L 52 del 23.2.2018, pag. 1.
27    Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
28   Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
29   Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
30   Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Art. 15   Visibilità delle porte nei trasporti con autobus e filobus

Le porte o i contorni delle porte situate sui fianchi dei veicoli e azionate dai passeggeri devono essere facilmente individuabili per gli ipovedenti.

Section 4: Requisiti specifici per i trasporti a fune

Art. 16   Stazioni dei trasporti a fune

1.   Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nei pressi dell’accesso principale delle stazioni dei trasporti a fune.31

2.   La pendenza delle rampe scoperte non deve superare il 10 per cento, quella delle rampe riscaldate o coperte il 12 per cento.

3.   Le griglie nel settore destinato ai passeggeri devono presentare un’ampiezza massima delle maglie di 10 x 20 mm.

31    Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Art. 17   Veicoli dei trasporti a fune

1. Nei trasporti a fune, nell’area per i passeggeri deve essere disponibile una super­ficie di manovra per le sedie a rotelle sufficientemente ampia. In applicazione della norma SN EN 13796-1:201732 in cabine della capienza massima di dieci posti è sufficiente una super­ficie di manovra con un diametro di 1200 mm. Nello spazio previsto per le sedie a rotelle non è necessario un dispositivo di richiesta di aiuto secondo il regolamento (UE) n. 1300/201433.34

2.   Nelle funicolari e nelle funivie a va e vieni la chiusura delle porte deve essere annunciata, in caso di corse non scortate, in modo ottico e acustico, percepibile per gli audiolesi e gli ipovedenti.

32 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1.
33 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 2.
34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Art. 18   Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore

1.   Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore devono essere assicurate in via prioritaria senza l’assistenza del personale:35

a.   mediante una rampa vincolata al veicolo con una pendenza massima del:

1.   18 per cento, se il divario verticale è di 50 mm al massimo,
2.   6 per cento, se il divario verticale è superiore a 50 mm;

b36.  prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201437.

2.   Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa delle persone in sedia a rotelle devono essere assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento.

35  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
36  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).
37  Cfr. nota a piè di pagina relativa all’rt. 2 cpv. 2.

Art. 1938   Sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza

1.   Nei trasporti a fune l’articolo 5 si applica ai sistemi di chiamata d’emergenza.

2.   In caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni l’articolo 5 si applica inoltre agli impianti d’informazione e comunicazione per gli utenti.

a.   in caso di esercizio non scortato: ai sistemi di chiamata d’emergenza;
b.   in caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni con stazioni intermedie: agli impianti d’informazione e comunicazione per gli utenti e ai sistemi di chiamata d’emergenza.

38  Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 20 lug. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3509).

Sezione 5:   Disposizioni finali

Art. 20   Valutazione

L’Ufficio federale dei trasporti verifica periodicamente se è necessario adeguare i requisiti alle più recenti conoscenze tecniche e propone al DATEC l’adozione di provvedimenti corrispondenti.

Art. 21   Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 200639 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è abrogata.

39 [RU 2006 2309, 2010 1263, 2012 3411, 2014 559]

Art. 22   Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
RO 2016 1207

RU 2016 1207

 

Aggiornato al 09.09.2024

      Gebäude / Anlage: Trasporto pubblico. Rechtsebene / Standortkanton: Diritto federale. Erlass / Rechtspraxis: Disposizioni d'esecuzione.