Principi di base per la tutela dei diritti soggettivi

La LDis, le leggi e le ordinanze cantonali regolano i diritti soggettivi nel contesto dell’accessibilità e assenza di ostacoli nelle costruzioni, garantendo tutela giuridica per tali diritti. Le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano possono esigere che vengano evitati o rimossi gli elementi che creano uno svantaggio o una disuguaglianza nell’accesso ad una costruzione o ad un impianto ricadenti nel campo di applicazione della LDis o del diritto cantonale.

La modalità con cui è possibile far valere giuridicamente tali diritti viene definita in primo luogo dalle norme procedurali previste dai cantoni.

1.   Procedura

Chi, nell’accesso ad una costruzione, ad un impianto o ad un alloggio, è svantaggiato ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 della LDis, può far valere i suoi diritti in due modi, secondo quanto enunciato nell’art. 7 cpv. 1 della LDis. Di preferenza si dovrebbe agire durante la procedura di autorizzazione di costruzione, chiedendo all’autorità competente che si rinunci allo svantaggio. In casi particolari esiste inoltre la possibilità, al termine della procedura di autorizzazione di costruzione, di portare il caso davanti ad un tribunale civile e far valere eccezionalmente un diritto all’eliminazione. 

Secondo l’art. 10 cpv. 1 della LDis, tali procedure sono gratuite. Le spese di procedura possono tuttavia essere addebitate alla parte che si comporta in modo temerario o con leggerezza.  (art. 10 cpv. 2 LDis).

a)   Caso normale: esercizio del diritto durante la procedura di autorizzazione di costruzione 

L’autorità competente in campo edilizio ha la responsabilità di far rispettare le disposizioni legali in materia di costruzione senza ostacoli. Le persone con disabilità possono far valere i loro diritti durante la procedura di autorizzazione di costruzione ed esigere dall’autorità competente che lo svantaggio venga eliminato (Art. 7 cpv. 1 lett. a LDis). 

I cantoni non prevedono disposizioni procedurali specifiche per l’esercizio del diritto soggettivo nel campo della costruzione senza ostacoli. Di conseguenza, sono determinanti le regole e i tempi generali di procedura in vigore nei cantoni per presentare opposizione o ricorso (come nel caso di opposizione o ricorso presentati dai vicini).

La maggior parte dei cantoni prevedono una procedura d’opposizione. Ciò significa che, dopo la presentazione della domanda dell’autorizzazione di costruzione, è possibile presentare un’opposizione entro il termine di deposito dei piani (generalmente tale termine ha durata di 30 giorni – in alcuni cantoni però solo 20 o addirittura 10 – dalla pubblicazione sull’organo ufficiale del cantone). Le opposizioni devono essere presentate in forma scritta e debitamente motivate. La partecipazione ad una procedura di opposizione è normalmente una condizione indispensabile per una successiva procedura di ricorso o contestazione. Se il cantone non contempla la procedura di ricorso, bisogna tener conto delle prescrizioni specifiche del cantone stesso: nel canton Zurigo, per esempio, chi volesse fare ricorso deve richiedere presso le autorità locali competenti in materia di costruzione, per iscritto ed entro 20 giorni dalla pubblicazione ufficiale, la notificazione delle decisioni rilevanti in termini di diritto edilizio; se non ci si attiene a questo procedimento, si perde il diritto di fare ricorso.    

b)   Caso eccezionale: azione civile

Eccezionalmente, è possibile far valere i diritti soggettivi nella giurisdizione civile anche a procedura di autorizzazione di costruzione conclusa, se l’assenza dei provvedimenti stabiliti per legge non era ravvisabile nella procedura di autorizzazione di costruzione (Art. 7 cpv. 1 lett. b LDis). Tale situazione può verificarsi nel caso in cui le carenze non fossero state rilevabili durante la procedura di autorizzazione di costruzione o se una modifica necessaria non fosse risultata rilevante nel corso della procedura di autorizzazione, perché, dal punto di vista del diritto edilizio, non risultava necessario sottoporla a tale procedura. L’azione secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. b LDis costituisce una azione di condanna ad una prestazione ai sensi dell’art.84 del CPC. Nella pratica, l’azione civile è poco utilizzata.

Se un oggetto edilizio non è stato realizzato conformemente all’autorizzazione di costruzione, l’autorità competente è tenuta a richiedere d’ufficio la messa in regola a posteriori; a questo scopo non è necessaria un’azione civile. Nei casi in cui la richiesta di autorizzazione di costruzione fosse necessaria, ma non sia stata presentata, bisogna farlo a posteriori; anche in questo caso non è necessaria un’azione civile. Nel caso in cui l’autorità competente rifiuti di ordinare l’adeguamento della situazione non conforme o di esigere che venga presentata una richiesta di autorizzazione di costruzione, è possibile fare ricorso per ritardata o denegata giustizia.

2.   Diritto di ricorso / Legittimazione

Secondo l’art. 7 cpv. 1 LDis e l’art. 9 LDis, hanno diritto a fare ricorso sia i privati direttamente interessati (“chi è svantaggiato”), sia le organizzazioni di importanza nazionale di aiuto alle persone con disabilità.

a)   Diritto di ricorso per i privati direttamente interessati 

La LDis (art. 7, cpv. 1 lett. a) concede alle persone con disabilità la qualità di parte nella procedura di autorizzazione di costruzione cantonale. Per beneficiare di questa condizione è necessaria la presenza di uno svantaggio nell’accesso ad una costruzione o ad un’installazione ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 della LDis.

L’attribuzione della qualità di parte dipende dal tipo di disabilità: se, per esempio, un determinato progetto penalizza le persone con disabilità motorie, esse acquistano qualità di parte; se ad essere discriminate sono le persone con disabilità visiva, esse potranno prendere parte al procedimento. Per la legittimazione ricorsuale è necessaria la presenza di un legame stretto e importante con l’oggetto della controversia. È da considerarsi coinvolto chi, a causa di una specifica disabilità, è svantaggiato nell’accesso alla costruzione in questione. Se questa condizione è verificata, non è necessaria una vicinanza fisica immediata all’oggetto in questione: la persona con disabilità non deve dunque necessariamente abitare nelle immediate vicinanze della costruzione in progetto. Essa è legittimata ad agire legalmente anche nel caso in cui, per esempio, l’unico cinema di quartiere sia difficilmente accessibile, anche se esso non si trova nell’immediata prossimità della sua abitazione. 

b)   Diritto di ricorso delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità

La LDis prevede un diritto di ricorso per le organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità, le quali riportino esplicitamente nel loro statuto l’impegno alla difesa degli interessi delle persone con disabilità. Tali organizzazioni possono far valere diritti per svantaggi che hanno ripercussioni su un gran numero di disabili (art. 9 al. 1 LHand). Questo diritto di ricorso deriva da quello delle associazioni che agiscono nel campo della protezione ambientale e del paesaggio. Nell’allegato 1 alla ODis, sono elencate le organizzazioni a cui il Consiglio Federale riconosce la legittimazione attiva (cioè il diritto di ricorso). In questa lista si trovano attualmente quattordici organizzazioni riconosciute, tra cui la Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt. Alcuni cantoni, come per esempio i cantoni di Basilea, Berna, Lucerna e Giura, estendono il diritto d’agire o di ricorso ad ulteriori organizzazioni.

Nella pratica, il diritto di ricorso delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità gioca un ruolo più importante di quello dei privati. Questo dipende soprattutto dal fatto che i privati, una volta constatato un difetto in un progetto di costruzione, nella maggior parte dei casi si rivolgono alle suddette organizzazioni.

3.   Informazione / diritto di consultare gli atti

a)   Notifica dei progetti di costruzione 

L’esercizio del diritto di opposizione o del diritto di ricorso durante una procedura di autorizzazione di costruzione presuppone la conoscenza della relativa domanda di autorizzazione di costruire. La LDis non contiene prescrizioni esplicite riguardo alla modalità di notificazione delle domande di autorizzazione di costruire; è pertanto necessario rifarsi alle regole in vigore nei singoli cantoni per l’ufficializzazione delle richieste (normalmente ciò avviene tramite picchettamento e pubblicazione della domanda nel foglio ufficiale cantonale).

La tutela dei diritti soggettivi descritta nella LDis può portare ad un’estensione dell’obbligo di gara d’appalto, come nel caso in cui un progetto di importanza secondaria, che normalmente potrebbe essere autorizzato con procedura semplificata, contenga modifiche costruttive rilevanti nel contesto della costruzione senza ostacoli (p. es. modifiche alla disposizione interna dell’edificio). Se tali progetti edilizi ricadono nel campo d’applicazione della LDis, non possono essere oggetto di una procedura semplificata di autorizzazione di costruzione.

b)   Diritto di consultare gli atti

I diritti soggettivi contenuti nella LDis conducono ad un ampliamento del diritto di alla consultazione degli atti. Per i progetti edilizi ricadenti nel campo di applicazione della LDis, il diritto di consultare gli atti non è riservato solo ai vicini diretti, ma si applica anche ai privati direttamente interessati (disabili) e alle organizzazioni aventi diritto di ricorso.

24.5.2017/ Nadja Herz,
avvocato specializzato SAV in diritto della costruzione e immobiliare, Zurigo

Aggiornato all’25.07.2019