Le costruzioni accessibili al pubblico devono essere raggiungibili da tutti e fruibili da chiunque, senza impedimenti e senza che sia necessario ricorrere ad un aiuto esterno. Ciò deve essere valido anche per persone con disabilità fisica, visiva o uditiva.

La nozione di «costruzioni accessibili al pubblico» si riferisce ad edifici o parti di edifici aperti a una cerchia indeterminata di persone, soltanto ad una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con il fornitore di prestazioni o con l’ente pubblico oppure nelle quali vengono offerte prestazioni personali (ODis, art. 2).

Nel caso di progetti di nuova costruzione o interventi di ristrutturazione per i quali sia necessaria un’autorizzazione edilizia, tali edifici e impianti devono essere realizzati o modificati in modo tale da rispondere ai criteri dell’architettura senza ostacoli, in conformità con quanto stabilito dalla Legge federale sull’eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili (LDis). La LDis non stabilisce un termine temporale per l’adeguamento degli edifici accessibili al pubblico già esistenti; in alcuni cantoni, tuttavia, le direttive cantonali si esprimono in merito.

La norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» descrive i requisiti che le costruzioni accessibili al pubblico (categoria I) devono soddisfare per poter essere considerate “senza ostacoli”.  Secondo quanto definito al punto 1.1 della norma, l’accessibilità e fruibilità di tali strutture devono essere garantite a tutti, incluse le persone con disabilità fisica, visiva o uditiva, senza l’aiuto di terzi.

La norma SIA 500 definisce quattro sottocategorie di costruzioni accessibili al pubblico (punto 1.3.2.2):

  • le costruzioni accessibili a tutti, come per es. ristoranti, alberghi, banche, esercizi commerciali, cinema, teatri, musei, impianti sportivi e per il benessere, giardini e i rispettivi accessi
  • le costruzioni destinate ad un determinato gruppo di utenti, per es. scuole, chiese e club
  • le costruzioni nelle quali vengono offerte prestazioni di natura personale ad utenti non appartenenti ad una categoria specifica, per es. studi medici, legali o d’architettura
  • le zone destinate ai visitatori nelle costruzioni con posti di lavoro

I requisiti relativi alle costruzioni accessibili al pubblico sono riportate in dettaglio nella norma nei capitoli 3 «Accesso», 4 «Orientamento e illuminazione», 5 «acustica architettonica e impianti di diffusione sonora», 6 «Dispositivi di comando e diciture», 7 «Dispositivi specifici» e 8 «Allarme e evacuazione».

 

Aggiornato al 28.03.2018