Per poter essere considerati adattabili, i posti di lavoro devono rispettare tre semplici regole fondamentali. Tali regole mirano ad eliminare tutte le barriere “assolute” fin dalla fase di progetto e creare così posti di lavoro adatti ad una parte della popolazione quanto più vasta possibile.
Secondo quanto stabilito nell’art. 3 della Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis), gli edifici di nuova costruzione con oltre 50 posti di lavoro devono essere realizzati senza ostacoli. Ciò vale inoltre anche in caso di ristrutturazione o rinnovo di edifici con posti di lavoro preesistenti. Con «adattabile» si intende che le condizioni necessarie ad un eventuale intervento successivo volto a permettere ad una persona con disabilità di fruire autonomamente della costruzione sono già soddisfatte. Tali interventi di adeguamento devono essere possibili con un onere costruttivo contenuto (Terminologia, «Adattabile, adattabilità», punto 1.2)
In Svizzera, l’autorità competente per quanto concerne la costruzione è il Cantone; sono perciò le prescrizioni cantonali a regolare l’applicazione del principio dell’adattabilità. I Regolamenti differiscono talvolta da un Cantone all’altro.
La Norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» definisce i requisiti per l’adattabilità delle costruzioni con posti di lavoro, siano esse nuove o preesistenti, al capitolo 11 «Categoria III: Costruzioni con posti di lavoro».
Il progetto di ristrutturazione o di rinnovo deve tener conto di tre aspetti:
Le costruzioni con posti di lavoro realizzate “a priori” senza ostacoli sono vantaggiose per tutti, interessanti e multifunzionali. L’assenza di ostacoli riduce il rischio di incidenti e le conseguenti spese mediche e permette di evitare interventi di adeguamento successivi.
L’esperienza dimostra che gli spazi aggiuntivi minimi necessari per la realizzazione di abitazioni adattabili portano alla preservazione più a lungo termine del valore dell’immobile, ad un aumento dei livelli di comfort e sicurezza, della rendita dell’immobile e ad un alleggerimento dei costi pubblici. Nel caso di nuove costruzioni, grazie ad una progettazione attenta fin dalle fasi iniziali dell’intervento, i costi aggiuntivi necessari saranno minimi. Negli interventi di ristrutturazione, dove i costi aggiuntivi possono invece essere relativamente più elevati, viene applicato il principio della proporzionalità: secondo la LDis, art. 12, sarà necessario realizzare gli adeguamenti il cui onere non supera il 5 per cento del valore assicurativo della costruzione oppure il 20 per cento delle spese di rinnovo.
La scheda tecnica ST 070 «Financement des aménagements individuels» fornisce informazioni inerenti alle precondizioni e alla procedura da seguire nel caso si debba inoltrare una richiesta di presa in carico delle spese, presenta una panoramica delle prestazioni dell’Assicurazione Invalidità (AI) e fornisce precisazioni riguardo a casi coperti dalla Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) e altre possibilità di finanziamento.
Aggiornato al 28.06.2022
*Interpretazioni alla norma SIA 500, 2018
Nelle interpretazioni della norma SIA 500:2009 pubblicate nel 2018, si trovano commenti, delucidazioni e interpretazioni su varie tematiche che precisano le esigenze esposte nella norma:
– A27
Le Interpretazioni alla norma SIA 500 sono disponibili in francese e tedesco.
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