Qualsiasi elemento sporgente che riduca l’altezza libera delle aree pedonali rappresenta un ostacolo pericoloso all’altezza della testa e deve essere messo in sicurezza.

In linea di principio, l’altezza libera è stabilita secondo le direttive delle norme VSS e viene calcolata tenendo conto dell’altezza dei mezzi per la manutenzione o delle altezze minime per i sottopassaggi. Gli ostacoli all’altezza della testa sono molto pericolosi per le persone con disabilità visiva; la norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» fissa quindi dei requisiti minimi per gli elementi bassi o sporgenti, così come per i sostegni inclinati, i sottoscala, ecc. (punto 16.2 e appendice, 5.2).

Le parti di aree pedonali con un’altezza libera inferiore a 2,10 m e quelle in cui sono presenti elementi che sporgono per più di 0,10 m nell’area pedonale devono essere messe in sicurezza. A tal fine possono essere impiegati i seguenti elementi:

  • parapetti o barriere riconoscibili al tatto con il bastone bianco in maniera continua a un’altezza dal suolo compresa tra 0,30 m e 1,0 m (zoccolo riconoscibile al tatto o traversa a massimo 0,30 m dal suolo, profilo verticale all’estremità e agli angoli)
  • muri, zoccoli ecc. con un’altezza minima di 0,30 m per evitare che siano confusi con un gradino
  • superfici non rivestite, delimitate con lastre verticali o cordoli e chiaramente distinguibili dall’area pedonale.