I percorsi con una larghezza utilizzabile senza restrizioni di 1,80 m permettono a due persone provviste di ausili alla mobilità di incrociarsi. Nei punti di restringimento si applicano delle deroghe.

In genere la larghezza di marciapiedi e percorsi è stabilita in base alle norme VSS e dimensionata in base all’utilizzo e alla frequenza dei passanti. Al fine di garantire il transito con ausili e di rendere possibile l’incrocio di persone munite di ausili alla mobilità per uso esterno, la norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» (punto 16.1 e appendice, 5.1) stabilisce le seguenti dimensioni minime:

  • 1,80 m per consentire l’incrocio
  • ≥ 1,00 m nei restringimenti dovuti alla presenza di dissuasori, pali o parti di edifici (ad es. edifici storici)
  • ≥ 1,20 m nei punti di restringimento con dislivelli laterali verticali superiori a 3 cm oppure superiori a 4 cm se inclinati

se in casi eccezionali non è possibile garantire la larghezza di 1,80 m, devono essere disponibili degli spiazzi d’incrocio lunghi 4,0 m disposti a distanze quanto più ravvicinate possibile; nei punti in cui è necessaria l’inversione con ausili alla mobilità deve essere previsto uno spazio di manovra di 3,80 m x 3,80 m.

Per il cambio di direzione devono essere garantiti i seguenti spazi:

  • il raggio esterno deve essere di 1,90 m per cambi di direzione > 90°
  •  deve essere garantita un’area di transito continua di 1,50 m per cambi di direzione > 45°.

    Manövrierflächen

    spazi di manovra nel caso di cambi di direzione