I percorsi con una larghezza utilizzabile senza restrizioni di 1,80 m o più permettono a due persone provviste di ausili alla mobilità di incrociarsi. Nei punti di restringimento si applicano delle deroghe.
In genere la larghezza di marciapiedi e percorsi è stabilita in base alle norme VSS e dimensionata in base all’utilizzo e alla frequenza dei passanti. Al fine di garantire il transito con ausili e di rendere possibile l’incrocio di persone munite di ausili alla mobilità per uso esterno, la norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» (punto 16.1 e appendice, 5.1) stabilisce le seguenti dimensioni minime:
se in casi eccezionali non è possibile garantire la larghezza di 1,80 m, devono essere disponibili degli spiazzi d’incrocio lunghi 4,0 m disposti a distanze quanto più ravvicinate possibile; nei punti in cui è necessaria l’inversione con ausili alla mobilità deve essere previsto uno spazio di manovra di 3,80 m x 3,80 m.
Per il cambio di direzione devono essere garantiti i seguenti spazi:

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