L'uso di piattaforme elevatrici è ammessa solo negli interventi di ristrutturazione e trasformazione in cui l'installazione a posteriori di ascensori o rampe non sia possibile.

La norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli», al capitolo 3, punto 3.8, definisce in quali situazioni è ammesso l’impiego di piattaforme elevatrici e le relative esigenze da soddisfare. Esse sono dispositivi specifici di tipo B e il loro uso è ammesso con riserva e limitato solo alle costruzioni esistenti in cui l’installazione di un ascensore o di rampe non sia possibile. Il committente deve essere informato dell’eccezionalità del provvedimento (deroga alla norma), che dovrà essere autorizzato dalle autorità preposte al rilascio delle licenze e dal consulente edile del Cantone (punti 1.2, 7.1.5 e 7.1.7).

Criteri di idoneità

Nel caso di interventi di ristrutturazione o trasformazione, l’installazione di una piattaforma elevatrice rende possibile a posteriori l’accessibilità da parte di persone a mobilità ridotta in situazioni costruite in cui l’impiego di ascensori o rampe per superare un dislivello non sia possibile (punto 3.8.1).

Nell’Allegato C la norma definisce i criteri di idoneità relativi ai diversi tipi di impianti utilizzabili per il superamento di dislivelli; in applicazione di quanto riportato al punto 7.1.6, in ogni caso specifico sarà necessario impiegare il tipo di impianto che comporta meno svantaggi per gli utenti.

Le piattaforme elevatrici possono essere utilizzate nelle costruzioni accessibili al pubblico solo in casi eccezionali; esse presentano i seguenti svantaggi:

  • per garantirne un azionamento corretto, sicuro e senza problemi sono necessarie conoscenze specifiche;
  • non sono adatte nella stessa misura alle esigenze di tutti gli utenti (sedia a rotelle, deambulatori, passeggino ecc.);
  • disponibilità ridotta, poiché la capacità è limitata al trasporto di una o due persone alla volta;
  • il tempo necessario al superamento di un dato dislivello è superiore a quello necessario usando (per esempio) una rampa;
  • dispositivi soggetti a guasti causati da atti vandalici o impiego errato;
  • non possono essere utilizzati in caso di incendio.

Posizione del Centro
L’installazione di una piattaforma elevatrice non costituisce un’alternativa soddisfacente all’ascensore o alla rampa. La piattaforma elevatrice è tuttavia da preferirsi al montascale, in virtù della sua maggior flessibilità di utilizzo e del carico nominale più elevato.

Requisiti generali

  • le piattaforme elevatrici devono essere situate di preferenza nelle immediate vicinanze delle scale; in caso contrario, devono essere facili da trovare e la loro posizione deve essere chiaramente segnalata. Esse devono poter essere utilizzate durante gli stessi orari d’esercizio e di preferenza senza che sia necessario l’intervento di terzi (punto 7.1.2).
  • eventuali informazioni necessarie devono essere riportate su supporti posti ad un’altezza di max. 1.60 m da terra e con un contrasto di luminosità di livello di priorità I (KM ≥ 0.6) (punti 4.3.1, 6.2.1 e 7.1.3).
  • ove ciò sia necessario per motivi di esercizio o di sicurezza, le piattaforme elevatrici possono essere possono essere fornite di serratura, di preferenza adatta alla chiave universale Eurokey  (punto 7.1.4).

Piattaforme elevatrici

  • Questo sistema di sollevamento è adatto al superamento di dislivelli fino a 3.00 m. Per dislivelli maggiori i costi diventano troppo elevati e non rispettano il principio di proporzionalità.
  • Ad ogni fermata deve essere presente uno spazio di manovra (superficie libera e piana) di 1.40 x 1.40 m; se l’avvicinamento e l’allontanamento possono avvenire in linea retta, è possibile ridurre la larghezza della superficie libera a quella della piattaforma (larghezza minima) (punto 3.8.2).
  • Dimensioni della piattaforma: min. 1.10 x 1.40 m (larghezza x lunghezza); se sulla piattaforma bisogna effettuare cambi di direzione ≥ 45°, min. 1.40 x 1.40 m. Larghezze inferiori (min. 0.90 x 1.40 m) sono ammesse con riserva in caso di interventi su costruzioni preesistenti (punto 3.8.4).
  • Poiché usati prevalentemente da persone in sedia a rotelle, i dispositivi di comando devono essere disposti di preferenza ad un’altezza compresa tra 0.70 e 0.80 m da terra; in ogni caso l’altezza massima di 1.10 m non deve essere superata (punti 3.8.3 e 6.1.1).
  • Davanti ai dispositivi di comando, da entrambi i lati, devono essere disponibili spazi liberi di min. 0.70 m; uno spazio libero su un solo lato è ammesso con riserva in situazioni preesistenti e in cui non sia possibile fare altrimenti (punti 3.8.3 e 6.1.2).
  • La capacità di sollevamento deve essere dimensionata correttamente:carico nominale min. 360 kg; portata di preferenza 400 kg/m2 (punto 3.8.4).
  • Le misure di sicurezza necessarie a evitare incidenti devono essere rispettate scrupolosamente (p. es. installazione di parapetti ad ogni fermata).

 

Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda tecnica 027 «Systèmes de levage», disponibile in francese e in tedesco e corredata di una lista dei produttori di diversi sistemi di sollevamento.

 

Aggiornato al 25.10.2022