I semafori pedonali devono concedere sufficiente tempo per l’attraversamento ed essere dotati di segnali tattili e acustici uniformi che ne consentano un utilizzo sicuro da parte di tutti gli utenti.
La norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» stabilisce che
Le fasi dei segnali luminosi pedonali vengono definite secondo la norma SN 640 837 «Installations de feux de circulation; temps transitoires et temps minimaux» sulla base di una velocità di camminata di 1,2 m/s. Secondo la norma SN 640 075, bisogna inoltre garantire che anche una persona con velocità di camminata di 0,8 m/s che incominci l’attraversamento all’inizio della fase di verde pedonale possa raggiungere il lato opposto della strada prima che il semaforo diventi rosso e il traffico veicolare riprenda (appendice, punto 8.1.5). In altri termini, la somma della durata della fase di verde e di quella di transizione (semaforo giallo) per i pedoni deve essere sufficiente a completare l’attraversamento ad una velocità di marcia di 0,8 m/s. Tale scopo può essere eventualmente raggiunto tramite un prolungamento delle fasi su richiesta.
Per i dispositivi di prenotazione (o di chiamata pedonale) e per i segnalatori valgono i seguenti principi (appendice, punto 8.1.5):
Aggiornato al 10.02.2021
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