Le zone dell'edificio adibite ai visitatori vanno considerate come accessibili al pubblico e devono soddisfare le esigenze relative a questa categoria di costruzioni.

Secondo la Legge sui disabili (LDis), Art. 3, gli edifici di nuova costruzione con più di 50 posti di lavoro devono essere realizzati senza barriere. Ciò vale inoltre anche in caso di ristrutturazione o rinnovo di edifici con posti di lavoro preesistenti. Poiché in Svizzera l’autorità competente per quanto concerne la costruzione è il Cantone, sono le prescrizioni cantonali a regolare l’applicazione del principio dell’adattabilità. I Regolamenti differiscono talvolta da un Cantone all’altro.

Le aree della costruzione destinate ai visitatori, come reception, sale riunioni o conferenze, mense, locali dedicati all’istruzione, spazi espositivi ecc., devono soddisfare le esigenze definite per la categoria I «Costruzioni accessibili al pubblico» (punti 1.3.4.1 e 1.3.2.2).

L’articolo «Adattabilità dei posti di lavoro» illustra i requisiti relativi ai percorsi d’accesso fino al posto di lavoro; quest’ultimo deve poi poter essere adattato (senza oneri eccessivi) alle esigenze individuali del lavoratore.

      Bauten mit Arbeitsplätzen: Accessibilità senza ostacoli.