L'«Ordinanza concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili» ORTDis disciplina la progettazione delle infrastrutture e dei veicoli del trasporto pubblico.

La ORTDis è un’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Essa si rifà all’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze delle persone disabili OTDis, sulla cui base il DATEC emana le disposizioni relative ai requisiti tecnici per la progettazione di stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi pubblici, aerodromi, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e dei veicoli.

Requisiti generali secondo la ORTDis

Per i requisiti generali relativi alla concezione di costruzioni e impianti conforme alle esigenze dei disabili, l’ordinanza rimanda alla SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli», edizione 2009; per quelli relativi ai veicoli al regolamento europeo n. 1300/2014 (Art.2). L’ordinanza regolamenta inoltre le esigenze relative ai seguenti temi:

  • numero di posti di parcheggio adatti alle sedie a rotelle: 1 fino a 50 posti totali; 2 fino a 150 posti; 3 fino a 350 posti; 4 fino a 750 posti e 5 posti per persone con disabilità motoria per più di 750 posti di parcheggio totali (Art. 3)
  • contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche: rimanda alle SN EN 16584-1:2017 e SN EN 16584-3:2017 (Art. 4)
  • informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza (dimensione dei caratteri, altezza di montaggio, schermi, soluzioni alternative), facendo riferimento alla norma SN EN 16584-2:2017 (Art. 5)
  • orientamento delle persone ipovedenti alle fermate tramite informazioni speciali in rilievo e in braille apposte sui corrimano   (numero del binario, settore del marciapiede, altre mete importanti) e tramite demarcazioni visivo-tattili e la messa in sicurezza degli ostacoli, come elementi aggettanti e superfici vetrate, per mezzo di elementi adeguati, quali uno zoccolo o una soletta  (Art. 6)
  • orientamento degli utenti in sedia a rotelle tramite chiara indicazione degli accessi, delle uscite e degli ausili mobili per la salita sui veicoli (Art. 7)
  • possibilità di utilizzo dei distributori di biglietti e obliteratrici da parte di tutti gli utenti o necessità di fornire soluzioni alternative (Art. 8)
  • pulsanti per l’apertura delle porte e la richiesta di fermata, segnali sonori di avvertimento chiusura porte facendo riferimento alla norma SN EN 16584-2:2017 (art. 9)

Infrastrutture e veicoli per i trasporti con autobus e filobus

L’ordinanza stabilisce i requisiti relativi ai trasporti pubblici con autobus e filobus secondo i punti seguenti:

  • accessibilità delle fermate tramite rampe, pendenze trasversali dei marciapiedi ammesse: 2%, larghezza di passaggio minima dei marciapiedi: 0.90 m o 1.20 m se sussiste rischio di cadere sui binari (Art. 10)
  • dimensioni minime delle superfici d’imbarco per sedie a rotelle: lunghezza 2.0 m e, per sedie a rotelle munite di dispositivi elettrici di traino agganciabili, larghezza min. 2.0 m  (Art. 11)
  • aree d’attenzione conformi alla norma VSS SN 640 852 «Marquages tactilo-visuels pour piétons aveugles et malvoyants» di 0.90 x  0.90 m per la segnalazione della posizione di accesso in corrispondenza della prima porta del veicolo (Art. 12)
  • salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi a quanto stabilito nel regolamento EU 1300/2014 (Art. 13). La salita e la discesa per le persone in sedia a rotelle devono essere inoltre garantite tramite l’utilizzo di una rampa mobile o vincolata al mezzo o altra soluzione tecnica (Art. 13). In questo modo risultano ammesse differenze di quota di max. 50 mm e divari orizzontali di max. 70 mm, sebbene molti utenti non siano in grado di superare tali divari senza aiuto di terzi
  • in linea di principio, occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. In casi motivati, in particolare per motivi topografici, è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato. I veicoli devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Sono fatte salve alcune deroghe, elencate nell’Art. 14 e riguardanti le pendenze ammissibili per rampe mobili o vincolate al veicolo (max. 18%), la segnalazione dei sedili riservati alle persone con disabilità e contemporaneamente alle persone anziane, la necessità di assicurare le sedie a rotelle mediante cintura si sicurezza, la disponibilità di due posti per sedie a rotelle e due sedili riservati a persone con disabilità nelle tipologie di veicoli impiegati per il servizio di trasporto negli agglomerati urbani e i requisiti relativi ai pulsanti per l’apertura delle porte destinati alle persone in sedia a rotelle, applicando l’art. 9, capoverso 4
  • porte o i contorni delle stesse situate sui fianchi dei veicoli e azionate dai passeggeri: devono essere facilmente individuabili per gli ipovedenti (Art. 15)

Infrastrutture e veicoli per i trasporti a fune

L’ordinanza regolamenta i requisiti relativi ai trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo. È necessario predisporre:

  • posti di parcheggio riservati alle persone con disabilità nei pressi dell’accesso principale delle stazioni (Art. 16)
  • pendenza massima delle rampe: non coperte max. 10%, coperte max. 12% (Art. 16)
  • griglie nel settore destinato ai passeggeri: ampiezza delle maglie max. 10 x 20 mm (Art. 16)
  • superficie di manovra nell’area per i passeggeri sufficientemente ampia; in conformità alla norma SN EN 13796-1:2017, in cabine con capienza max. 10 persone è sufficiente una superficie di manovra con diametro 1.20 m (Art. 17)
  • segnalazione ottica e acustica della chiusura delle porte, in caso di corse non scortate (Art. 17)
  • salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore: da garantire in via prioritaria, senza l’assistenza del personale (Art. 18):
    – tramite rampa vincolata al veicolo con pendenza max. 18% per dislivelli  50 mm, pendenza max. 6% per dislivelli > 50 mm
    – prevedendo tra marciapiede e area d’imbarco del veicolo divari verticali e orizzontali per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/2014. In questo modo risultano ammesse differenze di quota di max. 50 mm e divari orizzontali di max. 70 mm, sebbene molti utenti non siano in grado di superare tali divari senza aiuto di terzi
  • l’articolo 5 si applica: in caso di esercizio non scortato, ai sistemi di chiamata d’emergenza; in caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni con stazioni intermedie anche agli impianti d’informazione e comunicazione per gli utenti (Art. 19)

 

Aggiornato al 07.07.2021

 

      Öffentlicher Verkehr: Fermate degli autobus, Fermate dei tram, e Fermate dei treni. Themen Publikationen: Trasporto pubblico. Publikationsarten: Norme: recensioni.