Anche nelle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h i passaggi pedonali possono costituire una misura funzionale e adatta a garantire la sicurezza delle persone anziane e con disabilità visive in corrispondenza della necessità di attraversamenti puntuali.

Secondo l’ordinanza federale concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro, l’allestimento di attraversamenti pedonali in tali zone non è ammesso. In zone con limite di velocità massimo di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni particolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, nello specifico in prossimità di scuole e ricoveri.

Questa deroga, introdotta in particolare per scuole e ricoveri, richiama l’attenzione sul fatto che gli utenti della strada più deboli (bambini, anziani e disabili) necessitano di misure protettive anche all’interno delle zone con limite di velocità massimo di 30 km/h. In applicazione dei principi di uguaglianza e pari opportunità, l’accesso protetto a strutture costruite non può essere ridotto soltanto a scuole e ricoveri. E’ invece necessario garantire la sicurezza e protezione delle persone disabili su tutta la rete di percorsi pedonali.

Secondo la Legge federale sulla circolazione stradale, art. 3, capoverso 4, possono essere presi provvedimenti, come per esempio l’autorizzazione di attraversamenti pedonali, qualora ciò sia necessario all’eliminazione degli svantaggi per i disabili.

 

Il testo della presa di posizione del Centro è disponibile in francese e in tedesco.

 

      Verkehrsraum: Strade. Themen Publikationen: Attraversamento stradale / Passaggi pedonali. Publikationsarten: Prese di posizione.