ORTDis (variante)

L’ «Ordinanza concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili» ORTDis disciplina la progettazione delle infrastrutture e dei veicoli del trasporto pubblico.
La ORTDis è un’ordinanza del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Essa si rifà all’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 2003 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili OTDis, sulla cui base il DATEC emana le disposizioni relative ai requisiti tecnici per la progettazione di stazioni ferroviarie, fermate dei mezzi pubblici, aerodromi, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e dei veicoli. Requisiti generali secondo la ORTDis  Per i requisiti generali relativi alla concezione di costruzioni e impianti conforme alle esigenze dei disabili, l’ordinanza rimanda alla SIA 500; per quelli relativi ai veicoli al regolamento europeo n. 1300/2014 (Art.2).  Inoltre, l’ordinanza regolamenta le seguenti esigenze:
  • il numero di posti di parcheggio adatti alle sedie a rotelle (Art. 3)
  • contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche: rimanda alle FprEN16584-1:2015 e FprEN16584-3:2015 (Art. 4)
  • sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza (dimensione dei caratteri, altezza di montaggio, schermi, soluzioni alternative) con riferimento alla FprEN16584-2:2015 (Art. 5)
  • informazioni speciali per gli ipovedenti nelle fermate (numero del binario, settore del marciapiede, demarcazioni visivo-tattili, messa in sicurezza degli ostacoli, quali elementi aggettanti e superfici vetrate) (Art. 6)
  • informazioni speciali per le persone in sedia a rotelle nelle fermate (Art. 7).
  • distributori di biglietti e obliteratrici (Art. 8)
  • pulsanti per l’apertura delle porte e la richiesta di fermata, segnali di avvertimento chiusura porte: rimanda alla FprEN16584-2:2015 (Art. 9)
Infrastrutture e veicoli: autobus e filobus  L’ordinanza stabilisce i requisiti relativi ai trasporti pubblici con autobus e filobus secondo i punti seguenti:
  • accessibilità delle fermate (Art. 10)
  • dimensioni minime delle superfici d’imbarco per sedie a rotelle (Art. 11)
  • segnaletica orizzontale (demarcazioni al suolo) per la segnalazione della posizione di accesso (Art. 12)
  • salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore, con rimando al regolamento EU 1300/2014 (Art. 13). Damit sind Niveaudifferenzen von max. 50 mm und Spaltbreiten von max. 70 mm zulässig obwohl diese für viele Nutzer nicht ohne Hilfe überwindbar sind.
  • veicoli e realativa attrezzatura (Art. 14).
  • riconoscibilità delle porte o del loro contorno (Art. 15)
Infrastrutture e veicoli: trasporti a fune L’ordinanza regolamenta i requisiti relativi ai trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo:
  • stazioni (posti di parcheggio, pendenza delle rampe, ampiezza delle maglie delle griglie) (Art. 16)
  • veicoli del trasporto a fune (superficie di manovra nell’area per i passeggeri, annunci e segnalazioni acustici e ottici (Art. 17)
  • salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore (Art. 18)
  • sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza (Art. 19).

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