La norma definisce l’aspetto delle demarcazioni tattilo-visuali per pedoni non vedenti e ipovedenti e ne fornisce alcuni esempi; essa si applica alle aree di circolazione destinate al traffico pedonale.
L’ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr, Art. 72a Demarcazioni tattilo-visuali costituisce la base legale per le demarcazioni tattilo-visuali.
1 Le demarcazioni tattilo-visuali possono essere utilizzate su aree di traffico destinate ai pedoni (inclusi i passaggi pedonali) al fine di aumentare la sicurezza per persone non vedenti o ipovedenti come anche per facilitarne l’orientamento.
2 Sono ammesse linee di direzione per guidare, linee di sicurezza per delimitare un’area pericolosa, aree di biforcazione presso possibili cambiamenti di direzione, aree terminali alla fine di una linea di direzione come anche aree d’attenzione segnatamente nei posti pericolosi.
3 Le demarcazioni sono bianche; sulla carreggiata sono gialle.
La norma SN 640 852 è una direttiva del DATEC e regolamenta in maniera vincolante la funzione, l’aspetto e la realizzazione delle demarcazioni nello spazio di circolazione. Questo documento può essere acquistato presso la VSS ed è disponibile in francese e tedesco.
Per l’applicazione di demarcazioni tattilo-visuali è necessario tener presente i seguenti principi (Art.6):
Le misure riportate corrispondono a quelle del sistema di linee guida sviluppato dal Centro svizzero. Occorre attenersi alle disposizioni seguenti: (art. 9 e 10):
L’applicazione delle demarcazioni tattilo-visuali nello spazio di circolazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi descritti nella norma VSS SN 640 075 «Spazio id circolazione senza ostacoli».
Occorre tener conto dei seguenti punti della norma:
e nell’allegato:
Per l’impiego presso le banchine ferroviarie si applicano le Disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie DE-OFerr, allegato 2 «Demarcazioni di sicurezza tattilo-visuali».
Per determinare se in un determinato caso concreto sia necessario l’utilizzo di linee guida, quali elementi siano necessari e come debbano essere disposti, è possibile rivolgersi ai consulenti in orientamento e mobilità presenti in ogni cantone.
La norma è disponibile in francese e tedesco.
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