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Decisioni innovative sull’altezza di 22 cm dei cordoli delle fermate degli autobus

In molti cantoni si discute sull’obbligatorietà di un cordolo alto 22 cm. Due decisioni esemplari e innovative per tutta la Svizzera confermano questa esigenza. Estratti di entrambe le sentenze, così come un documento di posizione del cantone di Lucerna, sono

Basi legali – Segnali aggiuntivi agli impianti semaforici pedonali

La base legale che obbliga i gestori degli impianti semaforici a installare segnali aggiuntivi per persone con disabilità visive è presentata in questo documento, basandosi sull’esempio del Cantone di Zurigo. Il documento è disponibile solo in tedesco.

Abitazioni realizzate con aiuti federali e destinate agli anziani

Affinché questo si verifichi, è necessario che l’offerta di servizi necessari sia adeguata e che l’ambiente residenziale e le singole abitazioni siano adatte allo scopo. Il presente promemoria è frutto della collaborazione tra il Centro svizzero per la costruzione adatta

Procedura di tutela dei diritti soggettivi

La LDis, le leggi e le ordinanze cantonali regolano i diritti soggettivi nel contesto dell’accessibilità e assenza di ostacoli nelle costruzioni, garantendo tutela giuridica per tali diritti. Le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano possono esigere che vengano

Ordinanza concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 108 e 115 dell’ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili, ordina: 1   RS 151.34 Sezione 1: Scopo

Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina: Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione Art. 1   Scopo 1   La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici

Ordinanza sui disabili (ODis)

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti: (…) c.   i requisiti per garantire che l’edificazione o il

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Stato 1° gennaio 2018) precisa espressamente, al Titolo secondo, Capitolo 1, Articolo 8, che tutti sono uguali davanti alla legge. I principi di questa affermazione vengono definiti nella Legge Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti

Legge sui disabili (LDis)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 8 capoverso 4, 87, 92 capoverso 1 e 112 capoverso 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 dicembre 2000, decreta: Sezione 1: Disposizioni generali  Art. 1   Scopo  1.  Scopo