Gli elementi separatori devono soddisfare requisiti diversi di forma ed esecuzione a seconda della loro funzione e delle condizioni del traffico; la scelta degli elementi avviene sulla base dei criteri di impiego.

Gli elementi separatori svolgono un compito importante per la sicurezza perché delimitano lo spazio pedonale dal traffico veicolare. Questi elementi svolgono nel contempo una funzione di guida per le persone con disabilità visive. Le disposizioni della norma SN 640 075 «Spazio di circolazione senza ostacoli» sono illustrate di seguito. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica 116 «Bordures».

Elementi separatori

La norma distingue tra gli elementi separatori che possono trovare impiego nei punti in cui i pedoni attraversano la carreggiata e quelli da utilizzare dove non sono previsti attraversamenti. Essa definisce inoltre i requisiti per gli elementi separatori idonei al traffico ciclistico.

I seguenti elementi separatori sono utilizzati nei punti privi di attraversamenti pedonali (appendice, 7.1):

  • bordi verticali di altezza ≥ 60 mm
  • bordi inclinati aventi un’altezza di 60–80 mm e una larghezza di 0,25–0,30 m
  • barriere con uno zoccolo o una traversa poste a un’altezza massima di 0,30 m da terra
  • strisce di separazione di larghezza ≥ 0,60 m chiaramente riconoscibili al tatto come diverse dalle superfici a rivestimento duro oppure delimitate con lastre verticali.

I seguenti elementi trovano impiego in corrispondenza di attraversamenti puntuali o liberi (appendice, 7.1):

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  • bordi verticali bassi di 30 mm


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  • bordi inclinati bassi aventi un’altezza di 40 mm e una larghezza di 0,13–0,16 m, se la pendenza dello spazio pedonale adiacente non supera il 3%


punktuelle Auffahrtrampen 2

  • Rampe di accesso specifiche (appendice, 7.1.2) di 1 m di larghezza possono essere utilizzate in presenza di bordi verticali bassi per garantire un accesso comodo al marciapiede. Queste rampe sono contrassegnate mediante rivestimenti podotattili per gli ipovedenti.

Gli elementi separatori in corrispondenza di attraversamenti devono soddisfare elevati requisiti strutturali ai sensi della norma (appendice, 8.1.2):

  • i cordoli devono presentare superfici lisce e con il minor numero di fughe possibile
  • nessuno scostamento dalle dimensioni nominali verticali superiore a 5 mm
  • la sopraelevazione della pavimentazione non deve essere superiore a 5 mm
  • la zanella deve presentare un’inclinazione minima e una larghezza ≥ 0,15 m
  • la pendenza trasversale della carreggiata confinante deve essere ≤ 3% affinché gli ausili dotati di ruote non rimangano bloccati nell’avvallamento.

Per evitare che diventino elementi d’inciampo, gli elementi separatori devono potersi distinguere dalle superfici adiacenti grazie a contrasti di luminanza (appendice, 7.1). Il contrasto di luminanza pari a K ≥ 0,3 richiesto dalla norma (appendice, 13.5) può essere in genere ottenuto contrapponendo calcestruzzo o granito al rivestimento bituminoso. Bisogna invece segnalare con demarcazioni visive i bordi realizzati senza pietra, ad esempio un’isola in calcestruzzo su una carreggiata di calcestruzzo oppure un bordo in asfalto realizzato con ferro squadrato. Per maggiori informazioni sull’argomento si rimanda alle direttive «Contrastes visuels».

Relativamente agli elementi separatori per il traffico ciclistico, la norma SN 640 075 opera una distinzione tra i separatori che devono essere transitabili in bicicletta e percepibili con il bastone bianco senza che sia previsto l’attraversamento per pedoni e persone in sedia a rotelle (ad es. marciapiedi continui) e quelli transitabili sia in bicicletta che con la sedia a rotelle e riconoscibili con il bastone (appendice, 7.1.3).

Sono elementi separatori transitabili in bicicletta e sedia a rotelle:

  • i bordi bassi inclinati
  • i bordi bassi verticali in combinazione con una rampa di accesso specifica larga.

Per la delimitazione delle zone pedonali dalla carreggiata a uso esclusivo delle biciclette si possono scegliere le seguenti soluzioni in aggiunta a quelle succitate:

  • bordi verticali bassi con un’altezza di 60 mm e una larghezza da 0,25 a 0,30 m (soluzione preferibile dal punto di vista del traffico ciclistico)
  • bordi verticali bassi con una rampa di accesso specifica stretta. Il bordo di 30 mm di altezza può presentare interruzioni per una lunghezza massima di 0,50 m.

Scelta dell’elemento separatore idoneo

A fronte della necessità di delimitare la zona pedonale dalla carreggiata tramite degli elementi separatori secondo la norma SN 640 075 (punto 15), gli elementi idonei possono essere individuati con l’ausilio della tabella:

 

Scelta dell’elemento separatore idoneo

I criteri per l’individuazione del bordo più idoneo con una spiegazione di vantaggi e svantaggi di ciascuna soluzione sono descritti in dettaglio nella norma (appendice, 7.1.1). Di seguito si riprendono i punti principali della norma, integrandoli con ulteriori precisazioni.

Bordi verticali:

  • Un bordo verticale di altezza pari o superiore a 60 mm è chiaramente riconoscibile e interpretabile come elemento separatore. Questi bordi sono idonei per le strade destinate al traffico motorizzato.
  • I bordi bassi di 30 mm sono transitabili con sedia a rotelle e deambulatore, sono più facilmente riconoscibili con il bastone bianco rispetto ai bordi inclinati e agevolano l’orientamento sul margine della carreggiata per l’attraversamento. Usati come guida longitudinale e a delimitazione della carreggiata, questi bordi offrono una sicurezza maggiore rispetto ai bordi inclinati.

Bordi inclinati:

  • I bordi inclinati sono riconoscibili con il bastone bianco soltanto se le aree pedonali contigue presentano un’inclinazione che si discosta chiaramente da quella del cordolo. La norma VSS stabilisce in merito che le aree pedonali adiacenti possono presentare una pendenza trasversale massima del 3% rispetto alla carreggiata.
  • I bordi inclinati di oltre 40 mm di altezza non possono essere superati con alcune persone in sedia a rotelle e sono pertanto ammessi soltanto nei luoghi in cui non è necessario garantire l’accesso con questi ausili. Questi bordi sono idonei in particolare per i marciapiedi continui e per gli accessi destinati alle biciclette.
  • I bordi bassi inclinati aventi un’altezza pari a 40 mm e una larghezza da 0,13 a 0,16 m possono essere impiegati in alternativa al bordo verticale di 30 mm se lo spazio pedonale adiacente presenta una pendenza trasversale ≤ 3%. Rispetto ai bordi verticali, sono più facilmente transitabili con deambulatore e sedia a rotelle elettrica. Non è stato riscontrato alcun vantaggio particolare per le sedie a rotelle manuali.

I requisiti posti per i bordi sono basati su numerosi test e sondaggi condotti o monitorati dal Centro che hanno compreso diversi tipi di prove e un campione consistente di soggetti con mobilità ridotta. I risultati di tali studi coincidono con quelli di ricerche analoghe condotte all’estero.

 

Aggiornato al 29.11.2018