Ordinanza sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (ODis)
del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente ordinanza contiene disposizioni concernenti:

(…)
c.   i requisiti per garantire che l’edificazione o il rinnovo delle costruzioni o degli impianti di proprietà della Confederazione o da essa sussidiati siano conformi alle esigenze dei disabili;
d.   (…)

2.  I provvedimenti nel settore dei trasporti pubblici sono retti dall’ordinanza del 12 novembre 20032 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a.   costruire o rinnovare (art. 3 lett. a, c e d LDis): l’azione di edificare o modificare costruzioni e impianti, a condizione che sia sottoposta a una procedura, ordinaria o semplificata, d’autorizzazione cantonale;
b.   costruzioni e impianti (art. 3 lett. a LDis): locali e installazioni di carattere provvisorio o duraturo;
c.   costruzioni e impianti accessibili al pubblico (art. 3 lett. a LDis): le costruzioni e impianti:

1.   aperti a una cerchia indeterminata di persone,
2.   aperti soltanto a una cerchia determinata di persone che sono in un rapporto giuridico speciale con l’ente pubblico o con il fornitore di prestazioni che offrono le loro prestazioni in tale costruzione o impianto; sono escluse le costruzioni e gli impianti che fanno parte delle infrastrutture di combattimento e di comando dell’esercito, o
3.   nei quali fornitori di prestazioni offrono prestazioni personali;

d.   (…)

Sezione 3: Esercizio dei diritti soggettivi e principio di proporzionalità

Art. 5  Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva
(art. 19 LDis)

1.   Hanno diritto di proporre azione e ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 2 LDis le organizzazioni di aiuto ai disabili che:

a.   hanno personalità giuridica propria;
b.   conformemente al loro scopo statutario, si occupano da almeno dieci anni principalmente degli interessi particolari dei disabili;
c.   svolgono un’attività d’importanza nazionale; e
d.   figurano nell’allegato 1 della presente ordinanza.

2.   L’organizzazione che intende disporre della legittimazione attiva presenta una domanda di riconoscimento all’UFPD. La domanda contiene i documenti necessari per verificare le condizioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

3.   L’organizzazione cui è riconosciuta la legittimazione attiva comunica senza indugio ogni cambiamento del suo scopo statutario, della sua forma giuridica o della sua designazione all’UFPD.

4.   L’UFPD controlla periodicamente che le organizzazioni menzionate nell’allegato 1 continuino ad adempire le condizioni di legittimazione attiva. Se una di tali organizzazioni non adempie più le condizioni, il DFI propone al Consiglio federale di modificare l’allegato 1.

Art. 6 Ponderazione degli interessi
(art. 11 cpv. 1 LDis)

1.   Per stabilire se vi è sproporzione ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 LDis, nella ponderazione degli interessi vanno segnatamente considerati:

a.   il numero di persone che utilizzano la costruzione o l’impianto o che fruiscono della prestazione;
b.   l’importanza della costruzione, dell’impianto o della prestazione per i disabili;
c.   il carattere provvisorio o durevole della costruzione, dell’impianto o della prestazione.

2.   Se gli interessi dei disabili contrastano con quelli della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici (art. 11 cpv. 1 lett. b LDis), vanno inoltre considerati:

a.   l’importanza della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della protezione dell’ambiente, della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici; e
b.   l’impatto degli adeguamenti chiesti:

1.   sull’ambiente;
2.   sulla sostanza, sulla struttura e sull’aspetto della costruzione o dell’impianto sotto il profilo della protezione della natura o del patrimonio culturale e dei monumenti storici.

Art. 7 Spese determinanti
(art. 12 cpv. 1 LDis)

1.   L’onere massimo corrispondente al 5 per cento del valore assicurativo, di cui all’articolo 12 capoverso 1 LDis, è calcolato in base al valore assicurativo della costruzione prima del rinnovo.

2.   Sono considerate spese di rinnovo ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 LDis le spese preventivate senza tener conto di particolari provvedimenti per i disabili.

Sezione 4: Prescrizioni applicabili alle costruzioni della Confederazione

(art. 15 cpv. 2 LDis)

Art. 8

1.   La norma SIA 500 «Costruire senza barriere» è determinante per:1

a.2  le unità amministrative che secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 5 dicembre 20083 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione sono responsabili della gestione immobiliare;

b.  le unità amministrative che costruiscono o sussidiano immobili d’abitazione;

c.  le unità amministrative che versano aiuti finanziari o indennità secondo la legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

2 .   Le unità amministrative di cui al capoverso 1 elaborano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, un programma atto a rendere le costruzioni e gli impianti conformi alle esigenze dei disabili, nei limiti dei mezzi finanziari disponibili.

3.   Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis5.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2010, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2010 1737).
3 RS 172.010.21
4 RS 616.1
5 RS 151.34

Section 5: Prestazioni della Confederazione

Art. 9 Servizio diretto al pubblico

1.   Quando forniscono un servizio diretto al pubblico, le unità amministrative centrali e decentralizzate dell’Amministrazione federale e le organizzazioni e imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 21 marzo 1997sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) così come le organizzazioni e imprese titolari di una concessione federale prendono i provvedimenti edili e tecnici necessari per rendere le loro prestazioni accessibili ai disabili.

2.   In particolare, muniscono i loro apparecchi automatici di dispositivi adeguati affinché i disabili li possano utilizzare.

3.   Forniscono la necessaria assistenza ai disabili che, per la natura della loro disabilità, non possono utilizzare autonomamente i dispositivi tecnici ausiliari.

4.   Sono fatte salve le disposizioni dell’OTDis2.

1 RS 172.010
2 RS 151.34

Allegato 11

(Art. 5)

Organizzazioni cui è riconosciuta la legittimazione attiva

1. AGILE.CH Le organizzazioni di persone con andicap
2. Federazione Ticinese Integrazione Andicap (FTIA)
3. pro audito schweiz
4. Pro Infirmis
5. Procap
6. Inclusion Handicap
7. Associazione svizzera dei paraplegici (SPA)
8. Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista (FSC)
9. Unione svizzera dei ciechi Aiuto reciproco di ciechi e ipovedenti (USC)
10. Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi (UBCB)
11. Associazione Svizzera per organizzazioni a favore delle persone audiolese (Sonos)
12. Stiftung zur Förderung einer behindertengerechten baulichen Umwelt
13.Federazione Svizzera dei Sordi (SGB-FSS)
14. insieme Federazione svizzera delle associazioni dei genitori di persone portatrici di handicap mentale

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 dic. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5561).

 

Aggiornato al 03.09.2024

      Rechtsebene / Standortkanton: Diritto federale. Erlass / Rechtspraxis: Ordinanze / Regolamenti.