La Norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli» si applica alla progettazione e alla realizzazione di costruzioni accessibili al pubblico, edifici residenziali e costruzioni con posti di lavoro.

L’obiettivo della norma è di rendere le costruzioni accessibili e fruibili a tutti, senza discriminazioni (SIA 500, premessa).

Delimitazione

La norma SIA 500 concerne le nuove realizzazioni, le ristrutturazioni, le trasformazioni e il cambiamento di destinazione di costruzioni per un utilizzo duraturo o limitato nel tempo, così come il loro arredo e la realizzazione di spazi esterni (punto 0.1.1).

La legge sui disabili (LDis), le leggi e prescrizioni cantonali e comunali definiscono dove è necessario costruire senza ostacoli, attenendosi cioè a quanto descritto nella norma.

La norma SIA 500 indica come realizzare costruzioni senza ostacoli. Essa definisce le esigenze in funzione della destinazione d’uso della costruzione e suddivide gli edifici in tre categorie (punto 0.1.3):

Per le strutture destinate alla cura e all’assistenza di persone, quali ospedali, centri di riabilitazione, istituti di cura e case per anziani, le esigenze definite nella norma sono insufficienti. Decisive sono, in questi casi, le esigenze specifiche legate allo scopo precipuo della struttura. (Punto 0.1.5)

Gli adeguamenti individuali di costruzioni con appartamenti o posti di lavoro devono soddisfare nella misura maggiore possibile i bisogni delle persone per le quali vengono intrapresi. In questi casi, dunque, le esigenze dei diretti interessati hanno priorità su quelle definite dalla norma (Punto 0.1.6).

Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni definite dalla norma sono ammesse solo nel caso in cui si possa dimostrare che le esigenze prescritte vengono soddisfatte in altro modo (punto 0.2.1).

Se nel corso di un progetto singole disposizioni della norma non possono essere rispettate, le autorità competenti definiscono eventuali deroghe nel quadro del principio di proporzionalità (LDis) (punto 0.2.2).

Termini specifici

I termini «ammesso con riserva*» e «di preferenza*» utilizzati nel testo della norma introducono un margine di discrezionalità che permette, nel caso di interventi di ristrutturazione, di soppesare l’applicazione delle esigenze in base alle circostanze specifiche. Le regole d’applicazione del principio di proporzionalità e la ponderazione degli interessi in caso di esigenze contrastanti non sono oggetto di questa norma (punto 1.2).

Interpretazione del Centro svizzero

  • ammesso con riserva*, applicabile solo nelle seguenti circostanze:
    – in caso di ristrutturazione, trasformazione o cambio di destinazione d’uso
    –nel caso in cui la situazione topografica non renda possibile la soddisfazione delle esigenze.
    Le misure alternative adottate devono essere giustificate, dimostrando che le circostanze non permettono il rispetto delle esigenze o che ciò comporterebbe un onere economico sproporzionato.

Il non adempimento dei requisiti con la menzione «ammesso con riserva» può avere per conseguenza l’esclusione di alcuni utenti dalla fruizione dell’edificio, se non con l’aiuto di terzi.

  • di preferenza*: applicazione della soluzione costruttiva migliore possibile per il caso concreto in esame.

Per rendere possibile la fruizione di un edificio o di una struttura ad una cerchia di utenti quanto più vasta possibile, le esigenze con la menzione «di preferenza» devono essere soddisfatte, a condizione che ciò sia possibile dal punto di vista tecnico. L’obiettivo da perseguire è la ricerca della soluzione migliore in tal senso.

Dimensioni e tolleranze

Le dimensioni indicate sono teoriche e si riferiscono alle misure dell’oggetto finito (punto 1.4.1).

Tolleranze ammesse (punto 1.4.2):

  • fino a 0.10 m: 10 mm
  • fino a 1.00 m: 20 mm
  • oltre a 1.00 m: 30 mm.

Tolleranze ammesse per le pendenze (punto 1.4.3):

  • fino a 1% del valore teorico prescritto.

 

Aggiornato al 21.03.2018