Convenzione dell'ONU relativa ai diritti delle persone disabili,
conclusa a New York il 13 dicembre 2006,
approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 2013,
entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014.

Quadro generale

La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) è stata adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite ed è entrata in vigore il 3 maggio 2008. Oggi conta 175 Stati parte e presenta una particolarità: è la prima convenzione internazionale a cui ha aderito l’Unione europea. Ed è anche la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità.

La CDPD è stata ratificata dalla Svizzera il 15 aprile 2014 ed è entrata in vigore il 15 maggio 2014. Con la ratifica della Convenzione, la Svizzera si impegna a eliminare gli ostacoli che incontrano i disabili, a proteggerli dalle discriminazioni e a promuoverne le pari opportunità e l’integrazione nella società civile.

L’adesione della Svizzera dà una cornice coerente e conferisce maggiore visibilità al diritto svizzero vigente in materia di pari opportunità delle persone con disabilità. La Convenzione valorizza la disabilità in quanto parte della diversità umana, sganciandosi dalla concezione di handicap fondata sulla nozione di menomazione.

I negoziati e i lavori di redazione della CDPD sono iniziati nel 2002 e si sono conclusi nel 2006. Ad essi hanno preso parte anche le organizzazioni delle persone con disabilità: i diritti delle persone con disabilità previsti dalla Convenzione si basano dunque sul loro punto di vista. 

Contenuto

La Convenzione non introduce nuovi diritti per le persone con disabilità, bensì concretizza e specifica la portata dei diritti fondamentali dei vari strumenti di tutela dei diritti umani, rapportandoli alla particolare situazione delle persone con disabilità. Lo scopo è permettere ai disabili di esercitare i propri diritti nella stessa misura dei normodotati. Essa contempla quindi diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

La CDPD è rivolta soprattutto agli Stati parte e contiene perlopiù disposizioni di carattere programmatico che lasciano loro un ampio margine di manovra. Queste disposizioni non contengono diritti che i singoli individui possono far valere direttamente adendo le vie legali, bensì obiettivi che devono essere realizzati dagli Stati parte. Spetta infatti a questi ultimi adempiere progressivamente agli obblighi assunti in conformità alla Convenzione, integrandoli nelle legislazioni nazionali e impiegando le risorse a loro disposizione.(edi.admin.ch)

Gli Stati parte di questa Convenzione,

  1. richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità inerente ed il valore e i diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo;
  2. riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascuno è titolare di tutti i diritti e di tutte le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo;
  3. riaffermando l’universalità, l’indivisibilità, l’interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di essere garantite nel loro pieno godimento senza discriminazioni;
  4. richiamando il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti politici e civili, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti e la punizione, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei minori e dei membri delle loro famiglie;
  5. riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con minorazioni e barriere attitudinali ed ambientali, che impedisce la loro piena ed efficace partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri;
  6. riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard per la parità di opportunità per le persone con disabilità nell’influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di parificare ulteriormente le opportunità per le persone con disabilità;
  7. enfatizzando l’importanza di includere nelle politiche ordinarie i temi della disabilità come parte integrale delle strategie pertinenti dello sviluppo sostenibile;
  8. riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana;
  9. riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità;
  10. riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi;
  11. consapevoli del fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nella loro partecipazione come membri eguali della società e violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo;
  12. riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo;
  13. riconoscendo i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza ed a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà;
  14. riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
  15. considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l’opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente;
  16. consapevoli delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, proprietà, nascita, età o altra condizione;
  17. riconoscendo che le donne e le fanciulle con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all’interno e all’esterno dell’ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate e trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate;
  18. riconoscendo che i fanciulli con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati parte in base alla Convenzione dei diritti del fanciullo;
  19. enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dalle persone con disabilità;
  20. sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, ed a questo proposito riconoscendo l’urgente necessità di affrontare l’impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità;
  21. tenendo in mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l’osservanza degli strumenti applicabili ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere;
  22. riconoscendo l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all’educazione, all’informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;
  23. comprendendo che l’individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una propria responsabilità nell’adoperarsi per la promozione e l’osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta internazionale dei diritti umani;
  24. convinti che la famiglia è il naturale e fondamentale nucleo della società e merita la protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie dovrebbero ricevere la necessaria protezione ed assistenza per permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità;
  25. convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa dare un contributo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

convengono quanto segue:

Art. 1   Scopo

Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Art. 2   Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

«comunicazione» comprende le lingue, le visualizzazioni di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, le fonti multimediali accessibili nonché le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e accrescitivi su supporti scritti, l’audio, il linguaggio semplice e il lettore umano, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell’informazione;

«il linguaggio» comprende le lingue parlate ed il linguaggio dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

«discriminazione sulla base della disabilità» indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e e di tutte le libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

«accomodamento ragionevole» indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;

«progettazione universale» indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La «Progettazione universale» non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.

Art. 3   Principi generali

I principi della presente Convenzione sono:

  1. il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l’indipendenza delle persone;
  2. la non discriminazione;
  3. la partecipazione e l’inclusione piene ed effettive in seno alla società;
  4. il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa;
  5. la parità di opportunità;
  6. l’accessibilità;
  7. la parità tra uomini e donne;
  8. il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e il rispetto per il diritto dei fanciulli con disabilità a preservare la propria identità.

Art. 4   Obblighi generali

  1. Gli Stati parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati parte si impegnano a:
    1. adottare tutte le misure appropriate legislative, amministrative e altre misure per realizzare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
    2. prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare o abrogare qualsiasi legge esistente, regolamento, consuetudine e prassi che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
    3. tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
    4. astenersi dall’intraprendere ogni atto o prassi che sia in contrasto con la presente Convenzione e ad assicurare che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
    5. prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di persone, organizzazioni o imprese private;
    6. intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come definito nell’articolo 2 della presente Convenzione, che richiedano il minore adattamento possibile ed il costo più basso per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, e promuovere la loro disponibilità ed uso, incoraggiare la progettazione universale nell’elaborazione degli standard e delle linee guida;
    7. intraprendere o promuovere ricerche e sviluppo, e a promuovere la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
    8. fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, come pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
    9. promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorino con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione, in modo da migliorare la prestazione dell’assistenza e dei servizi garantiti da detti diritti.
  2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili secondo il diritto internazionale.
  3. Nello sviluppo e nell’applicazione della legislazione e delle politiche volte ad attuare la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati parte si consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i fanciulli con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.
  4. Nessuna disposizione nella presente Convenzione inficerà provvedimenti che siano più efficaci per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che siano contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non si ammettono restrizioni o deroghe ai diritti umani e alle libertà fondamentali riconosciuti o vigenti negli Stati parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in misura inferiore.
  5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

(…)

Art. 9   Accessibilità

  1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti od offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e barriere all’accessibilità, si applicheranno, tra l’altro a:
    1. edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne agli edifici, compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
    2. ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi elettronici e quelli di emergenza.
  2. Gli Stati parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:
    1. elaborare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti od offerti al pubblico nonché per controllare l’applicazione di tali norme e linee guida;
    2. assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi aperti od offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell’accessibilità per le persone con disabilità;
    3. fornire a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell’accessibilità una formazione concernente i problemi di accesso con i quali si confrontano le persone con disabilità;
    4. dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
    5. mettere a disposizione forme di aiuto da parte di persone o di animali addestrati e servizi di mediazione, specialmente di guide, di lettori e interpreti professionisti esperti nel linguaggio dei segni allo scopo di agevolare l’accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
    6. promuovere altre appropriate forme di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per assicurare il loro accesso alle informazioni;
    7. promuovere l’accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
    8. promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazioni sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.

(…)

Art. 19   Vita indipendente ed inclusione nella comunità

Gli Stati parte di questa Convenzione riconoscono l’uguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e prendono misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità, anche assicurando che:

  1. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa;
  2. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o di comunità, compresa l’assistenza personale necessaria per permettere loro di vivere all’interno della comunità e di inserirvisi e impedire che esse siano isolate o vittime di segregazione;
  3. i servizi e le strutture sociali destinati a tutta la popolazione siano messi a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adatti ai loro bisogni.

Art. 20   Mobilità personale

Gli Stati parte devono prendere misure efficaci ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

  1. facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi sostenibili;
  2. agevolare l’accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o d’animali addestrati e di mediatori specializzati, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
  3. fornire alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;
  4. incoraggiare gli organismi (i soggetti) che producono ausili alla mobilità, strumenti e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

(…)

Art. 30 Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport

  1. Gli Stati parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a partecipare parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e prendono tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:
    1. godano dell’accesso ai materiali culturali in forme accessibili;
    2. abbiano accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili;
    3. abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
  2. Gli Stati parte prenderanno misure appropriate per dare alle persone con disabilità l’opportunità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l’arricchimento della società.
  3. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, per assicurare che le norme che tutelano i diritti della proprietà intellettuale non costituiscano una barriera irragionevole e discriminatoria all’accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.
  4. Le persone con disabilità hanno diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei non udenti.
  5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati parte prenderanno misure appropriate per:
    1. incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;
    2. assicurare che le persone con disabilità abbiano l’opportunità di organizzare e sviluppare attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e di parteciparvi e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;
    3. assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici;
    4. assicurare che i fanciulli con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri fanciulli, ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, anche nell’ambito del sistema scolastico;
    5. assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell’organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

(…)

Aggiornato al 05.09.2018